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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 15 novembre 2013, n. 25763, sez. III civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ALIMENTI - Non distraibilità dell'abitazione del fallito ex art. 47, secondo comma, legge fall. - Applicabilità in caso di precedente vendita dell'immobile - Esclusione - Fondamento.


L'art. 47, secondo comma, legge fall. (nella specie, applicabile "ratione temporis"), secondo il quale la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria a soddisfare le esigenze abitative di questi e della sua famiglia, non può essere distratta dal suo uso prima della fase terminale del procedimento fallimentare, non è invocabile nell'ipotesi in cui il terzo, proprietario dell'immobile abitato dal fallito, ne chieda il rilascio, in quanto il diritto del fallito di conservare il godimento dell'alloggio non ha rilevanza esterna, ma vale soltanto nell'ambito del fallimento e si fonda sul presupposto che la dimora del fallito risulti ancora acquisita alla massa attiva.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 47 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 19029 del 2013