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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 16 settembre 2015, n. 18149, sez. II civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del curatore ex art. 72, comma 4, l.fall. - Esercizio nel corso del giudizio di appello ex art. 2932 c.c. - Possibilità.

La facoltà ex art. 72, comma 4, l.fall. del curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile può essere esercitata anche nel corso del giudizio d'appello ex art. 2932 c.c., trattandosi di atto di esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale, rientrante nella discrezionalità del curatore, che opera direttamente sul contratto, sicché può essere effettuata mediante dichiarazione nella comparsa di costituzione o in altro scritto difensivo, come la comparsa conclusionale, o atto del procuratore, anche non sottoscritto dal curatore, la cui sussistenza è rilevabile d'ufficio ai fini della decisione.