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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 6 marzo 2017, n. 5520, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - "Holding" di tipo personale suscettibile di fallimento - Nozione - Stato soggettivo - Mezzi negoziali - Irrilevanza.

 

È configurabile una "holding" di tipo personale, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, per essere fonte di responsabilità diretta dell'imprenditore, quando si sia in presenza di una persona fisica che agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico, ottenuto attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi, relativi al proprio gruppo di imprese, restando irrilevanti sia lo stato soggettivo dell’imprenditore, sia i mezzi negoziali utilizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.