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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 8 settembre 2011, n. 18455, sez. I civile

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Creditori privilegiati - Proposizione della domanda di ammissione al passivo da parte di uno studio associato - Esclusione della personalità del rapporto d'opera - Presunzione - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. - Prova della cessione del credito spettante al singolo associato - Ammissibilità.


La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 36 e 2751 bis c. 1 n. 2
Massime precedenti Vedi: N. 22439 del 2009.