Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 14 gennaio 2016, n. 526, sez. VI – 1 civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - "Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Conoscenza effettiva - Necessità - Desumibilità da elementi presuntivi - Limiti - Pluralità di protesti - Distribuzione dell'onere della prova tra curatore e creditore.
In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c., desumibili anche dall'esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa. Ne consegue che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario.