Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

* Cassazione, sentenza 5 marzo 2013, n. 5385, sez. III civile

I) Famiglia -Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Iscrizione d'ipoteca - Azione ex art. 170 cod. civ. finalizzata alla declaratoria di illegittimità dell'iscrizione - Debito assistito da ipoteca contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia- Conoscenza di tali circostanze da parte del creditore - Onere della prova -Contenuto.


Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata, ai sensi dell'art. 170 cod. civ., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. del 29 marzo 1973, n. 602.
(Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all'art. 170 cod. civ. l'iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 167, 170, 2697 e 2808, D.P.R. 29/03/1973 num. 602 art.77, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4
Massime precedenti Vedi: N.2970 del 2013, N. 4011 del 2013


II) Famiglia -Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale -Esecuzione sui beni e frutti - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n.602 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.


L'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art.77 del D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicchè, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 170 e 2808, D.P.R. 29/03/1973 num. 602 art. 77
Massime precedenti Vedi: N.13622 del 2010