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Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2012, n. 22878, sez. VI - 3 civile

Fondo patrimoniale – Costituzione successiva alla fideiussione - Fondo costituito per tutelare un figlio disabile - Inefficacia nei confronti della banca.


L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, n. 1, cod. civ.. A questo si aggiunge che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità dello stesso. Prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e al fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento. Ciò in quanto l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.

Riferimenti normativi: C.c. art. 2901
Massime precedenti Vedi: n. 24757 del 2008, n. 8680 del 2009, n. 2066 del 2010, n. 3676 del 2011, n. 21492 del 2011.