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Cassazione, ordinanza 19 marzo 2013, n. 6842, sez. VI -3 civile

Obbligazioni- Fideiussione – Fondo patrimoniale – Azione revocatoria ordinaria – Sussiste.


Deve essere revocato il fondo patrimoniale costituito dal fideiussore in base all’azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore, dovendosi rilevare che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando risulta posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di  cui al n. 1 dell’art. 2901 cc e che nell’ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell’azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione, dovendosi ulteriormente ricordare che l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale, poi, al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Riferimenti normativi: art. 2901 c.c.