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Cassazione, ordinanza 20 settembre 2012, n. 15859, sez. VI - 1 civile

Famiglia - Fondo patrimoniale – Richiesta da entrambi i coniugi divorziati – Competenza del tribunale dei minorenni – Limiti.


In tema d’individuazione del giudice competente per decidere circa l’autorizzazione alla cessazione del fondo patrimoniale costituito in favore del figlio sull’accordo di entrambi i genitori divorziati, deve essere di competenza del tribunale per i minorenni. L’art. 171 c.c. detta le regole di amministrazione del fondo patrimoniale quando si sia verificata una causa di definitiva cessazione del medesimo (annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), ma permanga il vincolo di destinazione per la presenza dei figli minori: in quest’ipotesi gli atti di amministrazione e di disposizione sono autorizzati dal Tribunale per i minorenni in funzione esclusiva dell’interesse dei minori e possono avere a oggetto l’alienazione di uno o più beni determinati, se necessari a soddisfare le esigenze di vita dei minori o, in via definitiva l’attribuzione dei cespiti costituenti il fondo, una volta sciolto il vincolo di destinazione. L’elemento discriminante la competenza del tribunale ordinario o del tribunale per i minorenni deve, pertanto, essere individuato, nella vigenza o nella cessazione del vincolo coniugale, al momento della proposizione dell’istanza autorizzatoria, atteso che la sopravvenuta mancanza del rapporto di coniugio determina l’esigenza, in caso di permanenza, meramente temporanea, del vincolo di destinazione del fondo fino alla maggiore età dei figli minori, di prevedere l’intervento del giudice specializzato al fine di provvedere specificamente alla loro tutela, nell’amministrazione e nella disposizione dei beni del fondo, non essendovi più nei coniugi il presupposto della comunione di affetti e di interessi che caratterizza il rapporto matrimoniale e che costituisce la base giuridico-solidaristica della costituzione del fondo medesimo.
Riferimenti normativi: c.c. art. 171