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Cassazione, sentenza, 6 novembre 2024, n. 28593, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI – FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE Azione revocatoria - Atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi - Effetti - Inefficacia dei successivi atti di disposizione in favore dei terzi dei beni conferiti nel fondo - Esclusione - Fondamento.


L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia del solo vincolo di destinazione generato con tale atto, non anche dei successivi atti di disposizione, in favore di terzi, dei beni conferiti nel fondo, in quanto non dipendenti dall'atto di costituzione dello stesso.