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Cassazione, sentenza 19 febbraio 2013, n. 4011, sez. III civile

Famiglia- Matrimonio - Regime patrimoniale – Fondo patrimoniale – Bisogni familiari –Debito contratto per motivi imprenditoriali o lavorativi – Pignorabilità –Sussiste.


L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell’opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 c.p.c., l’onere della prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare soltanto, come sostenuto dalla ricorrente, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell’art. 170c.c. – nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151 – per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì – analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva peri frutti dei beni dotali – nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 615