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Cassazione, sentenza 5 marzo 2013, n. 5385, sez. III civile

Famiglia- Fondo patrimoniale - Iscrizione ipotecaria – A garanzia della cartella esattoriale Inps – Legittimità – Sussistenza.


L’art.170 c.c., nel regolare in generale, facendo riferimento alla finalità per cui è stato contratto il debito ed alla conoscenza di tale finalità quando essa non sia stata il soddisfacimento di bisogni della famiglia, i limiti entro i quali un titolo formatosi a carico del coniuga (o del terzo) che ha costituito il fondo patrimoniale conferendovi il bene, per debiti da lui contratti, può giustificare l’esecuzione sul bene stesso, individua anche le condizioni alle quali il “titolo” relativo al debito può giustificare l’iscrizione di un’ipoteca non volontaria e, quindi, anche dell’ipoteca di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che l’esattore può iscrivere tale ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l’esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità.

Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale familiare conferendovi un suo bene agisca contro il suo creditore chiedendo, in ragione della sua appartenenza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell'art. 170 cod. civ., della illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che egli abbia fatto sul bene, deve allegare e provare che il debito per cui è stata iscritta l'ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali oneri sussistono anche In relazione all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973. In sede di giudizio di cassazione contro una sentenza di merito che abbia rigettato la domanda ritenendo non soggetta all’art. 170 c.c. l’iscrizione d’ipoteca, la Corte di Cassazione, qualora constati che i detti oneri risultano inadempienti, deve rigettare il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, art. 77