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Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2970, sez. III civile

Famiglia -Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale -Esecuzione sui beni e frutti - Condizioni - Debiti contratti per le necessità della famiglia - Estraneità a detti bisogni - Prova - Onere del debitore -Fondamento.


L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava sulla parte che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché - in caso di opposizione proposta dal debitore ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. avverso l'esecuzione avente ad oggetto tali beni - spetta al debitore opponente dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, allegando e provando quali siano i titoli dai quali le obbligazioni siano sorte ed il contesto nell'ambito del quale vennero contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire - anche in via presuntiva - all'esclusione della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 167, 170, 2697 e 2729, Cod. Proc. Civ. art. 615
Massime precedenti Conformi: N.4011 del 2013