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*Cassazione, sentenza 11 dicembre 2024, n. 31950, sez. V

Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Successione mortis causa - Variazione soggettiva delle masse - Irrilevanza - Fondamento.

 

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, la mera variazione soggettiva, per effetto di successione ereditaria, di uno dei comproprietari di più masse patrimoniali da dividere è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, non determinando né la nascita di una nuova comunione, né l'alterazione oggettiva delle masse già esistenti tra gli originari comproprietari.