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Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2024, n. 32132, sez. V

Imposta di registro- Conferimento ramo d’azienda con contestuale creazione di srl- Successiva cessione di quote societarie- Esclusa riqualificazione in cessione di azienda.

 

 
Deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: «In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro» (Sez. 5 -, Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021; vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, e Sez. 5 - , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024).