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Cassazione, ordinanza 15 febbraio 2024, n. 4222, sez. V

Imposta di registro e di bollo- Cessione volontaria- Coltivatore diretto- Indennità


Non vi è una specifica disposizione che preveda l'aliquota applicabile nel caso di cessione volontaria del bene da parte dell'espropriando che sia anche coltivatore diretto del fondo, ma, nondimeno, l'art. 9 TP1 stabilisce l'aliquota del 3% per "gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale"; (…) ai fini che occupano, l'individuazione dell'aliquota applicabile alle indennità, non precisamente previste dal Testo Unico, va operata, ai sensi dell'art. 9 TP1, in ragione del contenuto patrimoniale della stessa, in linea coerente con la ratio di tale imposta di tassare tutte le espressioni di capacità contributiva contenute negli atti presentati alla registrazione. Il contenuto patrimoniale della prestazione va ricercato nel suo carattere oneroso o, se si vuole, nella sua suscettibilità ad essere economicamente valutabile, comportando una modifica patrimoniale nella sfera giuridica del soggetto interessato, caratteristiche queste che certamente qualificano la cessione volontaria di immobile nell'ambito della procedura espropriativa e segnatamente le citate indennità, volte, per l'appunto, a remunerare le perdite patrimoniali subite dall'espropriato- coltivatore diretto. Si rivela, in tali termini, non condivisibile l'ordine di idee che ritiene applicabile la minore aliquota prevista dall'art. 6 TP1 per l'atto di quietanza, giacchè l'eventuale dichiarazione di ricezione delle somme dovute a titolo di indennità assume natura ancillare rispetto all'atto di cessione che stabilisce la prestazione avente contenuto patrimoniale diretto alla corresponsione dell'indennità e ne resta, quindi, assorbita, tenuto conto che, a mente dell'art. 21, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, detta dichiarazione risulta esente dall'imposta di registro; (…).

Quanto all’imposta di bollo, va ribadito l'indirizzo già espresso da questa Corte, secondo cui: - "(...) nelle disposizioni normative che, in tema di (...) imposta di bollo (Tabella Allegato B, punto 22, del D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 642), prevedono l'esenzione dello Stato od usano, sempre a fini di esenzione, l'espressione "a favore dello Stato" o "nell' interesse dello Stato", la parola "Stato" deve intendersi riferita allo "Stato- persona", e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva, anche se trattasi di società di capitali in mano pubblica operante in un comparto interessato dalla privatizzazione". (…) “Nè porta ad una conclusione diversa la suggestiva considerazione che nelle fattispecie espropriative in esame lo Stato rappresenterebbe in ogni caso l'acquirente (...), ancorché l'ente espropriante sia un soggetto non riconducibile alla figura dello "Stato persona", giacchè lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo, senza alcuna possibilità di un ampliamento a fattispecie espropriative ulteriori rispetto a quelle in cui sia lo Stato - persona a procedere”.