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Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2024, n. 4647, sez. V

Imposta di registro - Conferimento ramo d’azienda, successiva cessione della partecipazione e fusione - Riqualificazione come cessione di ramo d’azienda- Esclusione.


Nel caso di specie, stante l'applicabilità retroattiva dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , per effetto della precisazione contenuta nell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare la sequenza di una pluralità di atti nei termini complessivi ed unitari di cessione indiretta di ramo aziendale, dovendo limitarsi a verificare la corretta liquidazione dell'imposta di registro in relazione a ciascuna delle predette operazioni (costituzione con atto unilaterale (…) mediante conferimento di ramo aziendale; cessione dell'intera partecipazione (…); fusione per incorporazione (…)), i cui effetti giuridici dovevano essere singolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali; da ciò consegue che la individuazione del regime tributario applicabile, quanto all'imposta di registro, avrebbe dovuto essere operata dall'amministrazione finanziaria con distinto e separato riferimento al conferimento di ramo aziendale nella società unipersonale di nuova costituzione, alla cessione totalitaria della quota di compartecipazione nella società unipersonale di nuova costituzione ed alla fusione per incorporazione nella società unipersonale di nuova costituzione della società cessionaria della quota totalitaria di compartecipazione nella medesima, dovendo avallarsi la tassazione isolata del negozio veicolato dall'atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili.