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Cassazione, ordinanza 22 febbraio 2024, n. 4781, sez. V

Imposta di registro- Conferimento ramo d’azienda e successiva cessione della partecipazione- Riqualificazione come cessione d’azienda- Esclusione.


Devono essere condivise le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale, essendo chiara la statuizione dell’art. 20 T.U.R., come recentemente interpretata dalla Consulta, secondo cui l’imposta di registro va applicata in relazione all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto da registrare, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente, prendendo in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento) prescindendo da quelli «extratestuali e dagli atti ad esso collegati».

Non può, pertanto, procedersi - come pretende di fare l’Agenzia delle Entrate – ad una interpretazione restrittiva del nuovo periodo dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, intendendo per elementi extra-testuali sono quelli non negoziali o, comunque, extra- contestuali. L’eventuale collegamento negoziale con altri atti, così come gli eventuali elementi extra-testuali, possono assumere rilievo solo ed esclusivamente ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, con le relative garanzie procedurali e previa dimostrazione dei relativi presupposti applicativi – possibilità che consente di superare anche i dubbi di compatibilità dell’attuale formulazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 con il principio costituzionale di capacità contributiva e con la normativa comunitaria.