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Cassazione, ordinanza 29 gennaio 2024, n. 2684, sez. V

Imposta di registro – Enunciazione in atto registrato di atto soggetto a registrazione in caso d’uso.


Ai fini dell’imposta di registro, ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, deve escludersi che il mero richiamo dell'atto non registrato in atto registrato possa configurare un’ipotesi d'uso; la sola enunciazione degli atti, soggetti a registrazione in caso d'uso, è tuttavia assoggettata all’imposta di registro a prescindere dall'«uso» di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 6, cit. dei medesimi.