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Cassazione, ordinanza 6 marzo 2024, n. 5996, sez. V

Imposta di registro- Individuazione dissimulazione di contratto verbale di cessione d’azienda nella sequenza di atti societari realizzati- Erronea applicazione art. 15, lett. c, d.P.R. 131/1986.


In tema di imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria può applicare l'art. 15, lett. c, del d.P.R. n. 131 del 1986 solo per accertare la conclusione di un contratto verbale che non è stato oggetto di registrazione, ma non anche per contestare gli atti o negozi che sono stati regolarmente sottoposti a registrazione, attribuendovi un diverso significato o negandone la sostanza economica, dovendo, in tali diverse ipotesi, procedere o ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 de 1986, fermo il divieto di usare elementi extra - testuali, o in base all'art. 10 - bis della legge n. 212 del 2000.

In materia tributaria, l'art. 10 - bis, comma 6, della legge n. 212 del 2000, a prescindere dalle modalità dell'accertamento (che può avvenire anche "a tavolino"), esige sempre, a pena di nullità, una previa richiesta di chiarimenti al contribuente, il cui coinvolgimento è necessario, in un'ottica di collaborazione e buona fede, in quanto è l'unico in grado di spiegare eventuali ragioni extra - fiscali non immediatamente percepibili da parte dell'Amministrazione: ciò è confermato dalla necessità, in base al successivo comma 8, che la motivazione dell'avviso impositivo contenga uno specifico riferimento ai chiarimenti forniti dal contribuente.