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Cassazione, ordinanza 6 marzo 2024, n. 6094, sez. V

Imposta di registro- Cessione totalitaria di partecipazione - Riqualificazione dell’atto come cessione indiretta di ramo d‘azienda- Esclusione.


Nel caso di specie, stante l'applicabilità retroattiva dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per effetto della precisazione contenuta nell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare la cessione (…) della partecipazione integrale al capitale (…) nei termini di cessione indiretta di ramo aziendale attraverso il riferimento esplicito ad atti collegati, che sono costituiti dagli atti negoziali prodromici (…), dovendo limitarsi a verificare la corretta liquidazione dell'imposta di registro in relazione alla sola operazione di cessione, i cui effetti giuridici dovevano essere singolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali; da ciò consegue che la individuazione del regime tributario applicabile, quanto all'imposta di registro, avrebbe dovuto essere operata dall'amministrazione finanziaria con autonomo, distinto e separato riferimento alla cessione totalitaria della quota di compartecipazione nella società unipersonale di nuova costituzione, dovendo avallarsi la tassazione isolata del negozio veicolato dall'atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili; peraltro, prendendo atto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche l'Agenzia delle Entrate ha recentemente finito per ritenere che "(...) la complessiva operazione descritta, comprendente la cessione totalitaria delle quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d'azienda, non possa essere riqualificata come cessione d'azienda unitaria ai sensi dell'art. 20 del T.U.R., così come modificato dalla Legge di bilancio 2018" (vedasi la risposta ad interpello n. 371 del 17 settembre 2020); nella specie, peraltro, ponendo a fondamento della ripresa a tassazione l'inserimento della cessione della partecipazione totalitaria al capitale sociale nel contesto di una più complessa operazione di cessione indiretta di azienda, non ha fatto corretta applicazione di tale criterio interpretativo, con conseguente illegittimità dell'avviso di liquidazione (da ultima: Cass., Sez. 5°, 26 aprile 2022, n. 13006).