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Cassazione, sentenza 13 dicembre 2023, n. 34944, sez. V

Imposta di registro - Cessione di ramo d’azienda - Determinazione dell’imponibile.


Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 1 e 4, secondo il quale l'imponibile in caso di cessione d'azienda è costituito dal valore del complesso aziendale (o dal maggiore prezzo convenuto), non impone che tale valore sia pattuito globalmente e non vieta, dunque, alle parti di concordare il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiuntamente trasferiti. In tal caso, la ripresa può ben esser limitata ad uno solo dei predetti diritti, laddove esso sia ritenuto incongruo, in riferimento al relativo valore in comune commercio. Quanto sopra trova conferma: sia nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1, che, nel prevedere l'applicazione dell'aliquota più elevata nell'ipotesi in cui un'unica disposizione abbia per oggetto più beni o diritti per i quali siano previste aliquote diverse, fa salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto; sia nell'ultimo comma del medesimo articolo che, per il caso di cessione d'azienda, precisa che "ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore" in evidente riferimento al caso, fatto salvo dal comma 1, in cui beni del compendio aziendale siano negoziati con autonomi corrispettivi (cfr. Cass. n. 7196 del 2000).

Alla luce di tali principi, correttamente, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto ad applicare l'aliquota più alta (3% secondo l'art. 2 della Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 131 del 1986) all'atto in esame, relativa ai beni immobili oggetto di cessione e non quella inferiore (0,50% secondo l'art. 6 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. n. 131 del 1986) afferente ai crediti, anch'essi oggetto di cessione con il medesimo atto. Va, infatti, osservato che nella fattispecie le contribuenti nello stipulare l'atto di cessione del ramo di azienda hanno pattuito un unico complessivo corrispettivo che teneva conto delle diverse voci, attive e passive, del compendio aziendale. La natura di corrispettivo non può, infatti, diversamente da quanto assunto dalle ricorrenti, essere riferita alla mera valutazione economica dei crediti ceduti e sulla cui base è stato determinato il prezzo della cessione, essendo di tutta evidenza che tale valutazione ha concorso alla determinazione, unitamente alle altre voci, passive ed attive, dell'unico ed omnicomprensivo corrispettivo.