Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 13 dicembre 2024, n. 32330, sez. V

Imposta di registro- Cessione di crediti a garanzia dell’apertura di credito.

 

 
Come questa Corte ha già osservato (anche al fine di escludere l'applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una situazione nella quale oggetto di regolamento negoziale è la cessione del credito, successiva all'operazione di finanziamento, con finalità di garanzia, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento, ma, per l'appunto, la garanzia di recupero del credito (Cass., Sez. 5, n. 28734/23). Nella specie, il contratto di cessione dei crediti è un contratto autonomo e distinto rispetto a quello di finanziamento, pur se ad esso collegato, sicché esso deve essere sottoposto a tassazione separata. Occorre, altresì, aggiungere che la finalità di garanzia a cui rispondono le cessioni dei crediti comporta che la società cessionaria non è tenuta ad alcuna prestazione ulteriore, sicché non vi è una prestazione remunerata (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28734 del 16/10/2023).

Come già chiarito dalla S.C. nel precedente appena citato (relativo a cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing, ma con principi che ben possono essere applicati anche alla fattispecie in esame), le cessioni di credito a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da finanziamenti non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, lett. a), e 3, comma 2, n. 3, del D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 633, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite.