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Cassazione, sentenza 2 febbraio 2024, n. 3056, sez. V

Imposta di registro- Clausola penale inserita in contratto di locazione – Esclusa tassazione autonoma.


Ai fini di cui all'art. 21 D.P.R. 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata.