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Cassazione, sentenza 20 marzo 2024, n. 7518, sez V

Imposta di registro- Cessione totalitaria di partecipazione sociale- Misura fissa – Esclusa riqualificazione nei termini di cessione indiretta d’azienda.


Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , essendo preclusa all’amministrazione finanziaria – in assenza di elementi extratestuali o atti collegati – la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l’interpretazione autentica dell’art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua “intrinseca natura” ed i suoi “effetti giuridici”, il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali.