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Cassazione, sentenza 22 febbraio 2024, n. 4754, sez. V

Imposta di registro- Atto di rinuncia a finanziamento sottoscritto da socio.


L’art. 4, lett. a), tariffa I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 disciplina l’imposizione fiscale degli “atti societari”, quale genus rispetto alla species “deliberazioni societarie”, aventi come comune denominatore esclusivamente il riferimento ad un’expressio voluntatis dell’organismo; ne consegue che l’atto di rinuncia al finanziamento sottoscritto dal socio - sebbene al fine di evitare la riduzione di capitale e conseguente futuro aumento di capitale - non rientra nell’alveo degli atti societari che sono costituiti dai soli atti che siano espressione della volontà assembleare.

Ne consegue che la rinuncia oggetto della tassazione non può essere compresa tra gli atti societari non soggetti ad obbligo di registrazione di cui al cit. art. 7 del d.P.R. 131/1986, tra i quali sono comprese le operazioni societarie -dell’assemblea sociale - volte all’aumento di capitale o del patrimonio di società ed enti commerciali.