Imposta di registro- Sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare – Imposta in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. b), prima parte della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
Con riferimento alla fattispecie impositiva in trattazione, la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha statuito che la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, producendo l'effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto (dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore; v., ex plurimis, Cass., 8 marzo 2023, n. 6875, in motivazione; Cass., 23 febbraio 2021, n. 4740; Cass., 13 maggio 2019, n. 12685 Cass., 4 dicembre 2018, n. 31277; Cass., 7 luglio 2017, n. 16814; Cass., 6 novembre 2013, n. 24954; Cass., 12 ottobre 2012, n. 17584; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537; Cass., 31 ottobre 2005, n. 21160).