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Cassazione, sentenza 30 gennaio 2024, n. 2734, sez. V

Imposta di registro- Atti dell’autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Debitore successivamente fallito- Misura proporzionale - Enunciazione del contratto di mutuo nel provvedimento monitorio.


In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi del d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione; del resto, la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito - una volta tornato in bonis -, poiché solo l'intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986.

Sotto il profilo dell’enunciazione, se in un atto sono enunziate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunziate; ne consegue l'imponibilità del contratto di mutuo enunciato nel provvedimento monitorio, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo, trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica (Cass. del 12.12.2019, n.32516).