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Cassazione, sentenza 5 febbraio 2024, n. 3218, sez. V

Imposta di registro- Fondi comuni di investimento- Atto di sottoscrizione di quote mediante apporto di immobile - Art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011- Inapplicabile.


È inapplicabile al caso in esame il precetto recato dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, per la duplice e concorrente ragione che la disciplina prevista, per gli atti di dotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, dall'art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per come richiamata dall'art. 9 d.l. n. 351 del 2001, non ha carattere di agevolazione, ma di disciplina ordinaria; e che gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote non possono essere assimilati agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall'art. 1 della Tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.