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Cassazione, sentenza 8 luglio 2024, n. 18662, sez. V

Imposta di registro- Cessione totalità quote societarie- Esclusa riqualificazione in cessione d’azienda.


Deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: “In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282-01; vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569-01 e Sez. 5 -, Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404-01). L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 (…); vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).