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Cassazione, ordinanza 11 gennaio 2025, n. 719, sez. V

Agevolazioni proprietà contadina- Cessione a IAP di fondo rustico con sovrastante casa colonica in corso di costruzione- Nozione di pertinenza fiscale.

 

 
La norma che qui viene in considerazione (l'art. 2, d. L. n. 194 del 2009) non può estendersi oltre i casi in essa previsti: "gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze". Solo le pertinenze dei terreni agricoli possono ricomprendersi nelle agevolazioni della norma. La costruzione non può civilmente ritenersi una pertinenza, in quanto la mancanza di attuale destinazione o uso (inutilizzabile poiché in costruzione, al grezzo) non può essere considerata al servizio del terreno (art. 817, cod. civ.). Solo un bene utilizzabile può essere considerato al servizio di un'altra cosa, non certo un bene da realizzare o completare. La destinazione futura (probabile o possibile) non può rientrare nel concetto di pertinenza.

Tuttavia, la nozione di pertinenza fiscale diverge da quella civile: "Diverso è, peraltro, in questa materia, il concetto di pertinenzialità: un fabbricato posseduto ed utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale (anche se oggettivamente non è pertinenza del terreno). Per il terreno agricolo prevale quindi una visione economica- funzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell'attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola ed alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell'azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali. Vanno considerati, quindi, fabbricati rurali di servizio quelli strumentali alle attività agricole e connesse ex 2135 c.c., incluse quelle adibite ad uffici dell'azienda agricola - agriturismo, nonché i fabbricati ad uso abitativo, tali essendo quelli utilizzati quale abitazione dell'imprenditore agricolo" - Cass. Sez. 5, del 12 febbraio 2021 n. 3597; vedi pure, da ultimo, Cass., Sez. Trib., del 10 dicembre 2024, n. 31840.