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Cassazione, ordinanza 13 febbraio 2024, n. 3928, sez. V

IVA- Versamento acconto sul prezzo- Fattura - Risoluzione del contratto - Restituzione acconto sul prezzo- Non imponibile.


Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di IVA, allorquando l'operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno, successivamente alla sua registrazione, in conseguenza della risoluzione del contratto che ne costituiva il presupposto, il committente (o cessionario) è tenuto, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad annotare la variazione, entro quindici giorni, nel registro delle fatture ai sensi degli artt. 23 e 24 del citato D.P.R. e, correlativamente, a farne indicazione nella successiva liquidazione in data antecedente all'annotazione periodica e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno, al fine di rilevare contabilmente il venir meno del diritto alla detrazione che sarebbe spettata al prestatore di servizio (o al cedente) a titolo di rivalsa sull'Iva addebitatagli, essendo egli tenuto a riversare all'Erario l'imposta in precedenza detratta" (Cass. n. 26894 del 22/10/2019).

Tuttavia, qualora "l'originario versamento dell'acconto sul prezzo non sia stato assoggettato ad imposta per errore, né l'Ufficio abbia avviato le necessarie iniziative al riguardo, la restituzione della somma dal promittente venditore al promissario acquirente assume natura meramente finanziaria e non può essere assoggettata ad imposizione IVA" (Cass. n. 1609 del 19/01/2023). (…) La restituzione dell'acconto-prezzo finisce, dunque, con l'acquisire natura meramente finanziaria, non accedendo ad alcuna cessione imponibile: in altre parole, mentre detta restituzione, in caso di precedente emissione e registrazione di fattura all'atto dell'originario versamento, avrebbe conservato natura "eguale e contraria" rispetto al pagamento originario, il consolidamento dell'operazione nel senso della non imponibilità ha finito con l'attribuire alla restituzione stessa natura autonoma, ossia di mera operazione finanziaria, come tale non imponibile, ex art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.