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Cassazione, ordinanza 13 febbraio 2024, n. 3936, sez. V

Cessione di azienda - Plusvalenza - Momento a cui far riferimento - Conclusione del contratto - Vicende successive – Irrilevanza.


Secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, “in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di un'azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione di carattere novativo, successivamente intervenuta” (Cass. n. 4365 del 23/02/2011; conf. Cass. n. 4366 del 23/02/2011; Cass. 14848 del 07/06/2018; isolato rimane l’orientamento espresso da Cass. n. 5876 del 13/03/2014).

Ne consegue che ha errato la CTR a ritenere la rilevanza della risoluzione del contratto e il mancato pagamento del prezzo, essendosi in ogni caso la plusvalenza realizzata al momento della cessione. E, in ogni caso, il contribuente, a seguito del mancato pagamento del prezzo, avrà comunque diritto a iscrivere a bilancio la relativa minusvalenza (Cass. n. 14560 del 26/05/2021; Cass. n. 24378 del 30/11/2016).