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Cassazione, ordinanza 13 novembre 2023, n. 31530, sez. V

Decreto  di  omologa  di  concordato  fallimentare–  Intervento  di  terzo assuntore– Imposta di registro in misura proporzionale – Accollo passività di cui al decreto di omologa – Art. 21, comma 3, TUR - Esclusione dalla base imponibile.


Vanno affermati i seguenti principi di diritto: a) "al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con l'applicazione, così, dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre la contestuale assunzione delle passività rappresenta un effetto legale naturale del decreto di omologa del concordato con terzo assuntore e come tale non autonomamente assoggettabile a tassazione, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 21, comma 3"; b) " in applicazione del cit. art. 21, comma 3, l'accollo delle passività di cui al decreto di omologa del concordato, onde evitare un'illegittima duplicazione del prelievo fiscale, non può formare oggetto di tassazione e conseguentemente l'imposizione graverà solo sugli assets costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore, che rappresenta la base imponibile"; c)" l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, risultando quest'ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione".