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Cassazione, ordinanza 16 gennaio 2025, n. 1123, sez. V

Iva- Contratto preliminare - Soggetto passivo IVA che stipula il definitivo quale terzo nominato- Detrazione dell’imposta assolta a monte dal promissario acquirente non soggetto IVA- Esclusa.

 

In tema di IVA, poiché il versamento del prezzo o di una sua parte effettuato in adempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto che tale pagamento abbia effettuato, e poiché ai sensi dell'art. 19, comma 1, del citato D.P.R., il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, il soggetto passivo IVA che stipula il definitivo quale terzo nominato ex art. 1402 cod. civ. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA ex art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972.