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Cassazione, ordinanza 16 luglio 2024, n. 19627, sez. V

Imposta sulle successioni e donazioni- Patto di famiglia- Liquidazione in favore di legittimario non assegnatario - Disapplicazione art. 3, comma 4-ter, TUS.


Può ribadirsi che: 1) il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c. è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari; 2) in materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768-quater c.c., è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio; 3) l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari (v. sentenza n. 29506/2020, confermata con l'ordinanza n. 19561/2022, le cui argomentazioni il Collegio pienamente condivide).

In virtù dell'approdo interpretativo cui è giunta da ultimo la giurisprudenza di legittimità, deve pertanto ritenersi che, nel quadro complessivo della disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, gli oneri posti a carico del beneficiario dell'attribuzione a favore di altri soggetti individualmente determinati, rilevano, ai fini fiscali, come attribuzioni provenienti, rispettivamente, dal de cuius o dal donante, in tal modo applicando l'imposta prendendo come riferimento l'effettivo passaggio di ricchezza che, nei confronti dell'erede/legatario e del donatario, è dunque ridimensionato, a causa dell'adempimento dell'onere, nella stessa misura in cui determina un arricchimento in favore del terzo beneficiario, e che l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, cit. riguardi esclusivamente la donazione dell'azienda o delle partecipazioni sociali e non le c.d. "attribuzioni compensative".