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Cassazione, ordinanza 18 maggio 2020, n. 9105, sez. VI-T

IRPEF accertamento - natura di immobile in corso di costruzione dichiarazione in atto delle parti – veridicità – querela di falso – necessità – non sussiste.
 

L’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso solo in relazione alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato; alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti; pertanto detta efficacia probatoria non si estende anche alle dichiarazioni fatte dai comparenti e nello stesso trasfuse nell’atto pubblico, ben potendo queste ultime essere contrastate e valutate in sede giudiziale con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge senza dover ricorrere alla querela di falso.