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Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2024,n. 27093, sez. V

Contratto preliminare - Imposta dovuta sull'acconto - Mancata stipulazione del contratto definitivo - Conseguenze - Diritto del contribuente al rimborso dell'imposta - Sussistenza.


L'acconto versato in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale, da scomputare dall'imposta complessivamente dovuta al momento della stipula del definitivo, solo se il preliminare è effettivamente seguito dal definitivo; in caso contrario, resta dovuta dalle parti l'imposta in misura fissa sul contratto preliminare e va restituita dall'erario l'imposta proporzionale sull'acconto.