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Cassazione, ordinanza 23 aprile 2024, n. 10954, sez. V

Plusvalenza- Cessione terreno edificabile- Fabbricati preesistenti non accatastati insistenti sul terreno- Esclusione.


Ciò che rileva ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile non è lo stato dell'immobile che risulta dal suo accatastamento, bensì lo stato di fatto al tempo della cessione con la quale si realizza la plusvalenza, con la conseguenza che, nel caso di vendita di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, il valore dei fabbricati che eventualmente già insistano sul terreno da più di cinque anni prima della vendita deve essere sottratto nel computo della plusvalenza tassabile. La decurtazione, nel procedimento di determinazione della plusvalenza tassabile, del valore dei fabbricati preesistenti anche se non censiti in catasto, è la soluzione che meglio consente di adeguare l'imposizione al principio di capacità contributiva (cfr., del resto, per il principio che l'imposizione della plusvalenza deve tener presente lo stato di fatto dell'immobile compravenduto, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4150 del 21/02/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15629 del 09/07/2014; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1674 del 23/01/2018).