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Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2025, n. 1690, sez. V

Contributi obbligatori versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato- Deducibilità dal reddito professionale- Ragioni.

 

Va data continuità all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. n. 7340/2021; Cass. n. 321/2018; Cass. n. 1939/2009; Cass. n. 3596/2001), secondo cui i contributi obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito professionale; e ciò in quanto: - il concetto di " inerenza", rilevante per i profili di cui all'art. 54 T.U.I.R., non può essere circoscritto alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluso per quelle che sono una conseguenza del reddito prodotto; - tale distinzione, infatti, non si rinviene nella legge e non è neppure ricavabile dall'aggettivo "inerente" usato dal legislatore, in quanto esso, per la sua genericità, postula un rapporto di intima relazione che si verifica sia quando l'una sia lo strumento per realizzare l'altra, sia quando ne costituisca l'immediata derivazione; - l'art. 54 citato, pertanto, nel prevedere, al comma 1, che i compensi dei quali tener conto per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni "sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde", non esclude la deducibilità da tale tipo di reddito dei contributi repertoriali dei notai, permanendo invariata la loro inerenza all'esercizio professionale, e ciò quantunque gli stessi siano posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver iscritto l'atto a repertorio, indipendentemente dall'effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e dalla eventuale gratuità della stessa, quali, appunto, spese inerenti; - in tal senso, non è risolutivo il disposto di cui all'art. 10 T.U.I.R. (invocato dall'Amministrazione nel controricorso), posto che l'espressa previsione di deducibilità dal reddito complessivo dei "contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge", di cui alla lettera e) del primo comma della citata disposizione, è stabilita solo in via residuale, ovvero in mancanza di "deducibilità nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo".