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Cassazione, ordinanza 27 giugno 2024, n. 17796, sez. V

Cessione terreno- Plusvalenza - Determinazione nello stesso valore attribuito ai fini dell’imposta di registro- Escluso automatismo.


Secondo consolidato indirizzo di questa Corte, la plusvalenza ricavata dalla cessione di un terreno costituisce un reddito da tassare ai fini Irpef e che, come tale, deve essere effettivamente conseguito dal contribuente. La sua base imponibile, pertanto, è affatto diversa da quella dell'imposta di registro, con la conseguenza che il valore di un terreno ai fini dell'imposta di registro non può essere automaticamente attribuito alla plusvalenza da tassare ai fini Irpef: devono almeno ricorrere degli indici fattuali gravi, precisi e concordanti per inferire che il contribuente abbia effettivamente realizzato dalla cessione di un terreno una plusvalenza diversa e maggiore di quella conseguita con l'incasso del prezzo pattuito in contratto (Cfr., ex multis, Cass., sez. 6-5, n. 11543/2016). La C.T.R. si è discostata dal ricordato principio, avendo determinato la plusvalenza tassabile ai fini Irpef, con inaccettabile automatismo, nello stesso valore del terreno stimato ai fini dell'imposta di registro sul contratto di compravendita.