Agevolazioni “prima casa” - Mancato accorpamento di due subalterni in un’unica unità abitativa -Termine triennale.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa" possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni, e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così "unificato" (Cass., Sez. 5, 23 marzo 2011, n. 6613; Cass., Sez. 6-5, 6 aprile 2017, n. 9030; Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n.11322; Cass., Sez. 6-5, 7 ottobre 2020, n. 21614; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2021, n. 37152). Si è al riguardo rilevato, altresì, che l'agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve esser dato effettivo seguito all'impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all'unificazione dei locali (Cass., Sez. 6-5, 6 aprile 2017, n. 9030; Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n. 11322; Cass., Sez. 6-5, 7 ottobre 2020, n. 21614). Dunque, ai fini dell'agevolazione della c.d. "prima casa", è irrilevante che gli immobili (due o più) acquistati con unico atto siano collocati su unico livello o su distinti livelli, essendo sufficiente che la relazione materiale di contiguità, adiacenza o sovrapposizione consenta - mediante l'esecuzione delle opere necessarie - il loro accorpamento in un'unica abitazione che non abbia complessive caratteristiche "di lusso". In proposito questo Collegio rammenta che ai fini della chiesta agevolazione ciò che rileva è l'effettività dell'unificazione delle unità immobiliari quale finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente, evento, questo, che rileva in via esclusiva e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente e, sotto quest'ultimo profilo possono, quindi, concorrere anche altri dati probatori che diano conto della realizzazione della finalità dichiarata nell'atto (vedi Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n. 11322).
Nel caso di specie, il giudice regionale ha correttamente ritenuto l'avviso tempestivamente notificato, in quanto l'amministrazione, dopo aver constatato che, decorsi tre anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita, l'acquirente non aveva dimostrato l'ultimazione dei lavori ed, altresì, la completa realizzazione degli obblighi catastali espressi nell'atto, notificava l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni.