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Cassazione, ordinanza 5 marzo 2024, n. 5918, sez. V

Plusvalenze - Cessione volontaria a seguito di esproprio da parte di Comune - Disciplina ex art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991.


L'art. 11, comma 5, della legge n. 413/1991 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. b) (nel testo all'epoca vigente) alle "plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all' interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni".

Come è già stato affermato da questa Corte, la assoggettabilità a tassazione prescinde dalla classificazione risultante dal piano regolatore generale, con riguardo a zone non comprese nella classificazione formale del predetto decreto ministeriale (Cass. n. 15845 del 13/8/2004). In sostanza, le previsioni di uno strumento urbanistico locale, quand'anche legittimamente adottate, sono del tutto irrilevanti ai fini specifici, perché non considerate dalla normativa nazionale, mentre quello che conta è il criterio che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, legge 413/1991, sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o di risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli). Ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, è necessario quindi verificare se l'area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o di terzo livello (Cass. 21/04/2006, n. 9455; Cass. 03/03/2005, n. 4617) e, comunque, non rileva, allo scopo di escludere l'imponibilità ai fini IRPEF, il fatto che l'area, secondo il piano regolatore generale, si trovi all'interno di zona altrimenti destinata, poiché tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell'area alle zone omogenee considerate.