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Cassazione, sentenza 14 maggio 2024, n. 13294, sez. V

Donazione con riserva di usufrutto a favore di terzo - Duplicità dell'atto di liberalità - Configurabilità - Conseguenze - Autonoma e separata imponibilità degli stessi - Configurabilità.


In tema di imposta sulle donazioni, la donazione con riserva (accettata) di usufrutto a favore di un terzo comporta due distinti atti di liberalità - un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell'atto pubblico i quali, pertanto, devono essere autonomamente e separatamente sottoposti ad imposizione.