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Cassazione, sentenza 14 marzo 2024, n. 6893, sez. V

Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine- Fideiussioni enunciate in atto giudiziario - Assoggettamento ad imposta di registro ex art. 22 d.P.R. n. 131/1986 escluso.


Deve ribadirsi il principio di diritto per cui: "il fatto che l'art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda l'assoggettamento delle operazioni di credito ad un'unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano soggette anche ad imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina l'imposizione degli atti "enunciati" e non registrati e non riguarda né l'enunciazione di atti esenti, né gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti ad imposizione".