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Cassazione, sentenza 20 marzo 2024, n. 7511, sez. V

Art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601/1973- Trasferimento mediante esproprio di aree destinare ad edilizia abitativa agevolata- Provincia autonoma di Bolzano.


Il comma 730 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022, con disposizione qualificata espressamente come interpretativa, stabilisce l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di B. Il legislatore, con tale ius superveniens, ha dato, quindi, atto che la disciplina dell'edilizia agevolata, così come regolata dalle leggi provinciali di B, è ed era sin da principio parificata ai fini dell'imposta di registro e ipotecaria alla disciplina dell'edilizia economica e popolare in vigore a livello statale. La succitata norma in quanto di interpretazione autentica (…) si applica anche retroattivamente e quindi pure ai rapporti ancora sub judice, come il presente, che ha ad oggetto un atto di trasferimento rientrante nella disciplina richiamata. Si applica, quindi, anche al decreto di esproprio (…) del Comune di Laion e, quindi, all'atto di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata la tassazione con l'imposta di registro in misura fissa e con l'esenzione dell'imposta ipotecaria e catastale come prevista dal comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. n. 601/1973. (…).