Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 9 luglio 2024, n. 18740, sez. V

Iva- Cessione da parte di Comune del diritto di superficie con diritto di costruire galleria commerciale (permuta).


La concessione del diritto di superficie è oggettivamente e soggettivamente un'operazione imponibile con l'IVA, come espressamente previsto dal primo comma, dell'art. 2, D.P.R. 633 del 1972: "Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere".

La permuta tra beni e servizi comporta il pagamento dell'IVA anche sul servizio prestato per il pagamento del corrispettivo (nel caso l'effettuazione di lavori per il Comune): "In tema di IVA, la permuta non deve essere considerata come un'unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina, in merito alla sussistenza dei presupposti di assoggettamento all'imposta ed in ordine alla determinazione di base imponibile ed aliquota; ai detti fini, l'art. 11 del D.P.R. n. 633 del 1972 amplia la nozione di permuta rispetto a quella civilistica, contenuta nell'art. 1552 c.c., estendendola anche alle ipotesi di permute tra beni e servizi e di servizi con altri servizi; ne consegue che, in tale ultimo caso, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, nella specie relativo alla risistemazione da parte del conduttore dell'immobile locato a fronte della riduzione del relativo canone operata dal locatore, equivale, "in parte qua", al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l'operazione si considera effettuata ai fini IVA" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 1605 del 19/01/2023, Rv. 666767 - 01; vedi anche Sez. 5 - Ordinanza n. 2146 del 30/01/2020, Rv. 656680 - 01 e Sez. 5 - Sentenza n. 2732 del 28/01/2022, Rv. 663745 - 01).

Entrambe le operazioni, quindi, sono soggette ad IVA e per l'art. 40, D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 sussiste alternatività tra IVA e registro (Sez. 5 - Sentenza n. 35390 del 01/12/2022, Rv. 666576 - 01).