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Cassazione, ordinanza 9 marzo 2020 n. 6675, sez. VI - 5 civile

Imposta di registro - Costituzione di servitù.
 

Il termine "trasferimento" contenuto nel D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 1, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante).