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Cassazione, ordinanza 4 luglio 2016, n. 13612, sez. VI - 1 civile

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - DI FAVORE - Validità del patto sottostante e del titolo - Limite - Illiceità del negozio - Onere probatorio del traente.
Il patto sottostante al rilascio di una cambiale di favore è efficace tra le parti, salva la prova della sua illiceità a carico del traente, perché la circostanza che l'emittente nulla debba in realtà e nulla voglia pagare al prenditore non impedisce che con la firma di favore venga posto in essere un titolo di credito al portatore perfettamente valido e idoneo alla circolazione cambiaria tra terzi.