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Data pubblicazione:

* Commiss. Trib. Prov., Milano Sentenza 17 ottobre 2013, n. 308, Sez. XLIII

Impianto fotovoltaico – bene mobile.


L’impianto situato su un terreno di terzi in affitto, mantiene la sua autonomia e non può essere ricompreso nell'alveo dei beni immobili ma bensì in quello dei beni mobili ammortizzabili. Trattasi di beni mobili in quanto diversamente dai beni immobili l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non è ancorato in maniera permanente al suolo ma bensì i pannelli solari che lo compongono possono essere facilmente rimossi mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

Pertanto un impianto anche se realizzato su di un terreno di terzi condotto in affitto mantiene in ogni caso la propria individualità ed autonoma funzionalità tanto che al termine dell'affittanza i pannelli potranno essere rimossi e riutilizzati. Tali caratteristiche qualificano indubbiamente l'impianto in questione quale " bene mobile "ammortizzabile sulla base delle aliquote previste dal D.M. del 31 dicembre 1998.